Il Sindaco e la Giunta comunale sono responsabili per l'avvenuto inquadramento economico del Responsabile di Gabinetto, il quale non poteva essere inquadrato nella categoria stipendiale riservata ai laureati non avendo il titolo corrispondente.
La sentenza della sezione giurisdizionale Emilia Romagna della Corte dei Conti n. 155/2014 accerta la maggiore responsabilità del sindaco avendo egli indicato in misura fissa il compenso straordinario da attribuire al prescelto.L'indennità sostitutiva, paragonabile a quella spettante a un dirigente, avrebbe dovuto essere attribuita dopo un'attenta istruttoria comprensiva anche di un'indagine sulla formazione del futuro responsabile del Gabinetto del Sindaco e dei suoi titoli di studio.
Gli assessori, invece, sono stati ritenuti gravemente colpevoli per non aver deliberato in maniera informata.
L'inquadramento in categoria D è infatti accessibile soltanto a lavoratori in possesso di conoscenze pluri-specialistiche con un grado di esperienza pluriennale che richiedono una base teorica acquisibile con un diploma di laurea, ricorda la Corte: proprio l'inquadramento rende sussistente il danno per l'amministrazione comunale.
I giudici si soffermano a delineare inoltre le differenze tra gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 90 del Tuel e quelli ex articolo 110 e i differenti presupposti previsti per incarichi specialistici e altri afferenti agli uffici di supporto agli organi di direzione politica alle dipendeze del Sindaco.
Giustamente la procedura per la nomina del Responsabile del Gabinetto del Sindaco segue la disciplina dell'articolo 90 (in ragione della fiduciarietà dell'incarico) ma l'errore di Sindaco e Giunta si sostanzia nell'inquadramento in una categoria professionale per cui è necessaria la laurea e nella "fumosità" della lettera del Sindaco alla Giunta.