Determinazione della misura della indennità di funzione del Sindaco e possibilità di rideterminare, in aumento, gli emolumenti già corrisposti in ragione dell’incremento demografico medio tempore intervenuto sono l'oggetto della delibera della sezione Autonomie della Corte dei conti 8 ottobre 2014 n. 24.
I giudici sono stati chiamati, in particolare, a precisare, se alla luce della vigente normativa, gli enti interessati da variazioni demografiche possano procedere, in applicazione del sistema tabellare di cui al Dm n. 119/2000, alla rideterminazione degli emolumenti per il Sindaco e i consiglieri della Giunta comunale ovvero se a ciò ostino il disposto di cui all’articolo 1, comma 54, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e i principi formulati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 31, del Dl n. 78/2009, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo con deliberazione n.1/CONTR/2012.
Per farlo, la Corte è partita dall'acquisizione di diritti di carattere economico in relazione allo status di amministratore locale, legata ai principi sanciti dall'articolo 51 della Costituzione, nonché nell'articolo 7 della Carta europea dell'autonomia locale recepita con legge n. 439/1989. I principi hanno poi trovato declinazione nell'articolata disciplina dell'articolo 82 del Tuel.
Allo stratificarsi delle norme si aggiunge inoltre la mancata adozione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 con cui si sarebbe dovuto provvedere, riconducendo ad unità la congerie di norme regolatrici della materia, alla revisione degli importi tabellari previsti dal Dm 119/2000.
L'evoluzione normativa porta a ritenere la Sezione Autonomie della Corte dei conti che l'effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza sia ancora attuale e vigente. I principi volti a diminuire la spesa, si legge però nella delibera n. 24/2014, non possono «considerarsi preclusivi dei meccanismi incrementali previsti dal Dm n. 119/2000» nè che incidano sulla loro operatività.
Discende da ciò che, nel caso in cui l’Ente locale medio tempore transiti in diversa classe demografica, l’indennità – su cui operare la riduzione del 10% - dovrà essere determinata in conformità atteso, che la quantificazione dell’indennità degli amministratori, si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali “rideterminazioni” degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite.
La Corte chiosa sottolineando che ogni decisione, facoltativa, da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte e un aumento di spesa debba essere adeguatamente ponderata per verificare se i fatti a fondamento della stessa assicurino «l'ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente».