Massimo 12 mesi in un triennio, fruiti in non più di due periodi. Una nuova aspettativa possibile ma solo qualora siano trascorsi almeno sei mesi di servizio attivo dal termine del godimento dell'aspettativa precedente.
L'Aran specifica nell'orientamento applicativo 27 aprile 2015 RAL_1748 che la vigente disciplina contrattuale dell’istituto (art. 11 del CCNL del 14.9.2000 del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali) non prevede che l’aspettativa per motivi personali possa essere utilizzata dal dipendente che ne fruisce anche per l’instaurazione e lo svolgimento, durante lo stesso periodo, di un altro rapporto di lavoro, anche se di carattere temporaneo.