Diritto d'accesso senza limiti per i consiglieri comunali. A Ribadirlo il Tar Friuli Venezia Giulia nella sentenza 10 aprile 2014 n. 176 in cui si sottolinea che, seppure la richiesta di motivazione all'accesso non possa configurarsi quale diniego, essa costituisce un grave atto lesivo delle prerogative dei consglieri.
Il Tribunale ha ritenuto inoltre necessario rammentare che «il diritto di accesso è individuale, sicché non può essere negato per il solo fatto di essere già stato accordato ad altro soggetto, e che i consiglieri comunali sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio del potere connesso al loro ruolo.