I Comuni possono aderire al programma straordinario di cessione di immobili pubblici regolato dall'articolo 11-quinquies del Dl n. 203/2005.
Nella nota di approfondimento dell'Anci, si specifica che l'Associazione sta verificando con il Mef alcuni aspetti attuativi della norma. Nel frattempo, bisogna considerare come "candidabili" quegli immobili che l'ente locale intenda dismettere, ad uso non prevalentemente abitativo, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione.
Per quanto riguarda le dichiarazioni urbanistiche nonché gli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, l’articolo 11- quinquies richiama il secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, unitamente al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3, specificando al comma 6 dell’articolo 11- quinquies, che i soggetti cedenti sono esonerati dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.