Prende forma l'atteso decreto ministeriale in materia di split payment. Il dipartimento delle Finanze ha anticipato sul proprio sito il Dm 23 gennaio 2015 e la Relazione d'accompagnamento, in attesa che vengano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni introdotte nel Dpr n. 633/1972 attraverso l'introduzione dell'articolo 17-ter ad opera del comma 629, lettera b), articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, iniziano in questo modo a trovare una loro forma applicativa, tanto sul versante delle pubbliche amministrazioni sia su quello dei fornitori.
Dal punto di vista operativo, il decreto precisa che i soggetti passivi Iva emettono fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ed operano la registrazione delle fatture emesse senza computare l'imposta nella liquidazione periodica.
L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi ma resta la possibilità in capo alle pubbliche amminsitrazioni di optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.
Il versamento dell'Iva, secondo quanto indicato dal Dm, potrà avvenire in tre modi distinti:
- un versamento per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- un versamento relativo al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nello stesso giorno del pagamento;
- un versamento complessivo entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è diventata esigibile.
Esclusa la possibilità di compensazione, il Dm specifica che il
versamento dell'Iva va effettuato utilizzando un apposito
codice tributo tramite modello F24 Enti pubblici per le Pa titolari di conti presso la Banca d'Italia; con un
versamento unificato di cui all'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 per le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso Poste italiane o una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate; direttamente
all'entrata del bilancio dello Stato con «imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203» per la altre amministrazioni pubbliche.
Fino all'adeguamento dei processi amministrativi (e in ogni caso al massimo entro il 31 marzo 2015), le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accantonare le somme necessarie per il successivo versamento dell'imposta che,
in ogni caso, andrà effettuato entro il 16 aprile 2015.
Dalla lettura del decreto ministeriale e della Relazione sembra restino fuori dall'applicazione delle disposizioni in materia di split paymenti gli acquisti con scontrino fiscale: l'esclusione non è espressamente indicata nei provvedimenti, anche se ogni riferimento è alle operazioni "fatturate".